Obblighi informativi erogazioni pubbliche Art. 5 – DL 30/04/19 N. 34

Il D.L. 30.04.2019 n. 34 (convertito in Legge n.58 del 28.06.2019) ha previsto che:

I contributi o sovvenzioni, concessi da pubbliche amministrazioni, per un importo superiore ad euro 10.00,00 (per anno finanziario), a società che redigono il bilancio informa abbreviata ed a soggetti giuridici non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese) sono soggetti a pubblicità. I beneficiari dei contributi devono pubblicare le relative informazioni entro il 30.6 di ogni anno, successivo, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

La norma interessa anche:

– associazioni;

– fondazioni;

– ONLUS (comprese le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno 5 Regioni individuate con Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le associazioni dei consumatori / utenti rappresentative a livello nazionale);

– cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri;

– altre imprese esercenti le attività di cui all’art. 2195, C.c. (società di persone, ditte individuali, compresi i contribuenti forfetari / minimi).

A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di pubblicità comporta una sanzione pari allo 01 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché’ la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione (e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria), si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti 

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