Comunicato stampa dell’Agenzia Entrate 13.04.2020
Circolare n. 9 del 13 Aprile 2020 dell’Agenzia Entrate 13.04.2020
SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI
- per contribuenti con fatturato e corrispettivi 2019 non superiori ad euro 50.00;
- le imposte IVA, le addizionali regionali, comunali, i contributi previdenziali e INAIL sono sospese per i mesi di aprile e maggio 2020, a condizione che gli stessi ricavi e corrispettivi di marzo siano inferiori del 33% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. La stessa regola vale anche per il mese di maggio 2020;
- per contribuenti con fatturato e corrispettivi 2019 superiori ad euro 50.00;
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- stessi ricavi e corrispettivi di marzo siano inferiori del 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. La stessa regola vale anche per il mese di maggio 2020;
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- le sospensioni dei versamenti valgono anche per coloro che hanno iniziato l’attività dopo il 31.03.2019 a prescindere dalla riduzione del fatturato.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati:
- in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.
Non è previsto il rimborso dei versamenti già effettuati.
L’agenzia Entrate nella predetta circolare n. 9/E del 13.04.2020 ha inserito una tabella di sintesi delle sospensioni e delle relative condizioni.
CALCOLO DEGLI ACCONTI IRPEF, DELL’IRES E DELL’IRAP (valido sia per il primo che per il secondo acconto)
E’ previsto che se il contribuente, in fase di calcolo dell’acconto 2020 volesse utilizzare, anziché il metodo storico, il metodo previsionale, le sanzioni non verranno applicate se il versamento è effettuato versando almeno l’80% dell’importo che risulterebbe dovuto in relazione al reddito che verrà prodotto per l’anno in corso (2020). in sostanza, è permesso un errore non superiore al 20% dell’importo dovuto.
MINI CONDONO PER I VERSAMENTI CHE AVREBBERO DOVUTO ESSERE EFFETTUATI ENTRO IL 20.03.2020.
I versamenti che avevano scadenza il 16 marzo 2020, prorogati al 20 marzo 2020, se eseguiti entro il 16 aprile 2020 non saranno soggetti al pagamento di sanzioni e interessi. (leggi tassa annuale di vidimazione dei libri sociali con scadenza 16 marzo 2020).
TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020
I termini di consegna ai percipienti e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate delle Certificazioni Uniche 2020 sono stati prorogati al 31 marzo 2020. Non verranno, comunque, applicate sanzioni se l’invio avviene, almeno, entro il 30.04.2020.
PROROGA DEI CERTIFICATI, IN MATERIA DI APPALTI, EMESSI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La proroga si riferisce ai certificati (es: DURF DURC) emessi fino al 29 febbraio 2020. Saranno validi gli stessi certificati già emessi: la loro validità viene postgergata la 30.06.2020.
ASSISTENZA FISCALE A DISTANZA
La norma, con riferimento al periodo d’imposta 2019, intende agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione mediante il modello 730.
L’autorizzazione, al CAF, o al professionista, per il ritiro del modello precompliato 730, può essere resa, ad esempio, con strumenti informatici, quali un video o un messaggio di posta elettronica accompagnato da una foto, anche mediante il deposito nel cloud dell’intermediario. Cessata l’attuale situazione emergenziale va regolarizzata la formalità della delega.
VERSAMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Il versamento dell’imposta, relativa alle fatture del primo trimestre, potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno 2020. Se l’imposta dovuta fosse inferiore ad euro 250 allora il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre dell’anno di riferimento (ovvero entro il 20 ottobre 2020).
CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE E PER L’ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
È previsto in misura pari al 50% delle spese effettuate per la sanificazione, con un limite massimo di 20.000 euro per ciascun soggetto richiedente. sono comprese nelle spese:
- la sanificazione del luogo di lavoro;
- l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- l’acquisto e l’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
- detergenti mani e i disinfettanti.